Provvedimento n. 2934 del 27 settembre 2011 – Modifiche ed integrazioni al Regolamento n. 28 e al Regolamento n. 37
L’ISVAP il 27 settembre 2011 ha emanato il Provvedimento n. 2934 con il quale ha apportato modifiche ed integrazioni al Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009 e al Regolamento ISVAP n. 37 del 15 marzo 2011.
Al Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, nonché del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 luglio 2011”;
b) l’articolo 2, comma 1, è modificato come segue:
1) alla lettera a bis) sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, il 30 giugno 2011 per la relazione semestrale 2011 ed il 31 dicembre 2011 per il bilancio di esercizio 2011”;
2) alla lettera c) sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 luglio 2011”;
c) all’articolo 4, comma 3, dopo le parole: “ovvero di bilancio dell’esercizio 2010”, sono inserite le parole: “ovvero di relazione semestrale al 30 giugno 2011 ovvero di bilancio dell’esercizio 2011” e, dopo le parole: “o di bilancio dell’esercizio 2010”, sono inserite le parole: “ovvero dell’esercizio 2012 in caso di relazione semestrale al 30 giugno 2011 o di bilancio dell’esercizio 2011”;
d) l’articolo 6 è modificato come segue:
1) dopo il comma 3, è aggiunto in fine il seguente: “3 bis. Per l’esercizio 2011, la soglia del 2,5 per cento di cui al comma 3 è innalzata al 2,75 per cento, nel caso in cui la componente delle differenze di cui al comma 1 relativa alla valutazione di titoli di debito emessi o garantiti da Stati appartenenti all’Unione Europea sia pari ad almeno il 75% del totale; al 3 per cento, nel caso in cui detta componente sia pari al 100%; ad una percentuale intermedia tra 2,75 e 3 per cento determinata in misura proporzionale al peso – tra il 75% ed il 100% – di detta componente sul totale delle differenze stesse.”;
2) al comma 4, le parole: “entro il 30 settembre 2011” sono sostituite dalle parole: “entro il 30 settembre 2012, ovvero al 30 settembre 2011 per l’impresa che non si avvale dell’estensione di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 luglio 2011,”;
e) l’articolo 7 è modificato come segue:
1) al comma 1, le parole: “2009 e 2010” sono sostituite dalle parole: “2009, 2010 e 2011”;
2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: “ 1 bis. Per l’esercizio 2011 il limite di cui al comma 1 è aumentato dal 20 al 30 per cento, nel caso in cui la componente di riserva indisponibile computata tra gli elementi costitutivi del margine riveniente dalle valutazioni di titoli di debito emessi o garantiti da Stati appartenenti all’Unione Europea rappresenti almeno il 75% del totale della riserva stessa; dal 20 al 40 per cento, nel caso in cui la riserva indisponibile computata tra gli elementi costitutivi del margine sia interamente riveniente da valutazioni di titoli di debito emessi o garantiti da Stati appartenenti all’Unione Europea; dal 20 ad una misura intermedia tra 30 e 40 determinata in funzione del peso della citata componente tra il 75% ed il 100% della riserva indisponibile computata tra gli elementi costitutivi del margine.
1 ter. Per l’esercizio 2011 il limite di cui al comma 1 è aumentato dal 50 fino ad un massimo del 70 per cento, a condizione che la durata residua delle passività subordinate e degli strumenti ibridi computati tra gli elementi costitutivi del margine sia superiore a 3 anni e che la riserva indisponibile computata tra gli elementi costitutivi del margine in eccesso rispetto al 50 per cento sia interamente riveniente dalle valutazioni di titoli di debito emessi o garantiti da Stati appartenenti all’Unione Europea. Percentuali comprese tra il 50 e il 70 per cento sono raggiungibili in funzione dell’ammontare delle passività subordinate e della computabilità della riserva indisponibile ai sensi del comma 1 bis.”;
3) al comma 2, secondo periodo, le parole: “del margine di solvibilità disponibile al 30 settembre 2011,” sono sostituite dalle parole: “del margine di solvibilità disponibile al 30 settembre 2012, ovvero al 30 settembre 2011 per l’impresa che non si avvale dell’estensione di cui di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 luglio 2011,”;
f) all’articolo 8, comma 1, le parole: “2009 e 2010” sono sostituite dalle parole: “2009, 2010 e 2011”;
g) all’articolo 10, comma 2, le parole: “2009 e 2010” sono sostituite dalle parole: “2009, 2010 e 2011”.
Al Regolamento ISVAP n. 37 del 15 marzo 2011, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “ e come rinnovato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 luglio 2011”;
b) l’articolo 2, comma 1, è modificato come segue:
1) alla lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, come rinnovato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 luglio 2011”;
2) alla lettera g), le parole “ad utilizzo durevole al 31 dicembre 2010”, sono sostituite dalle parole: “ad utilizzo durevole alla chiusura dell’esercizio di riferimento delle verifiche di solvibilità corretta”;
c) l’articolo 5 è modificato come segue:
1) al comma 1, le parole: “dell’esercizio 2010”, sono sostituite dalle parole: “dell’esercizio di riferimento per il calcolo delle verifiche di solvibilità corretta” e le parole “, il cui valore di iscrizione al 31 dicembre 2010”, sono sostituite dalle parole: “, il cui valore di iscrizione alla medesima data”;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: “nel bilancio individuale dell’esercizio 2010”, sono sostituite dalle parole: “nel bilancio individuale dell’esercizio di riferimento”, le parole: “nel bilancio consolidato dell’esercizio 2010”, sono sostituite dalle parole: “nel bilancio consolidato del medesimo esercizio”,
3) al comma 2, secondo periodo, le parole: “all’esercizio 2010” sono soppresse e sono aggiunte in fine le seguenti parole: “calcolate a partire dal momento del primo esercizio della facoltà in relazione ai titoli che ne sono oggetto”;
4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4 bis. Per l’esercizio 2011, il limite di cui al comma 4 è aumentato al 30 per cento.”;
d) all’articolo 8, comma 2, le parole: “si applicano al”, sono sostituite dalle parole: “si applicano a decorrere dal”.