Provvedimento N. 5 del 4 giugno 2013 – modifiche ai regolamenti ISVAP N. 10, N. 14, N. 26 e N. 33

PROVVEDIMENTO N. 5 DEL 4 GIUGNO 2013 MODIFICHE AI REGOLAMENTI ISVAP DEL 2 GENNAIO 2008 N. 10, DEL 18 FEBBRAIO 2008 N. 14, DEL 4 AGOSTO 2008 N. 26 E DEL 10 MARZO 2010 N. 33. L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982 n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, istitutivo dell’IVASS;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ed in particolare l’articolo 10 bis relativo alla “Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza” (c.d. “preavviso di rigetto”);

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private; VISTO il Regolamento ISVAP del 9 maggio 2006 n. 2 di “Attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti dell’ISVAP” ed in particolare l’articolo 8 sul preavviso di rigetto;

VISTO il Regolamento ISVAP del 2 gennaio 2008 n. 10, concernente la “Procedura di accesso all’attività assicurativa e l’Albo delle imprese di assicurazione di cui al Titolo II del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”, ed in particolare l’articolo 17;

VISTO il Regolamento ISVAP del 18 febbraio 2008 n. 14, concernente la “Definizione delle procedure di approvazione delle modifiche statutarie e delle modifiche al programma di attività, di autorizzazione dei trasferimenti di portafoglio e delle fusioni e scissioni di cui al Titolo XIV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”, ed in particolare gli articoli 6, 10, 20 e 33;

VISTO il Regolamento ISVAP del 4 agosto 2008 n. 26, concernente le “Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al Titolo VII (Assetti proprietari e gruppo assicurativo), Capo III (Partecipazioni delle imprese di assicurazione e riassicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”, ed in particolare l’articolo 12;

VISTO il Regolamento ISVAP del 10 marzo 2010 n. 33, concernente “l’Accesso e l’esercizio dell’attività di riassicurazione di cui ai Titoli V, VI, XIV, XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”, ed in particolare gli articoli 14, 100, 104, 113 e 126 nonché l’articolo 30 in relazione al richiamo all’articolo 4 anziché all’articolo 14;

CONSIDERATO che i richiamati articoli dei Regolamenti ISVAP del 2 gennaio 2008 n. 10, del 18 febbraio 2008 n. 14, del 4 agosto 2008 n. 26 e del 10 marzo 2010 n. 33 disciplinano – con riferimento ai rispettivi procedimenti – la fattispecie del c.d. “preavviso di rigetto”;

RITENUTO di modificare, per esigenze di uniformità rispetto a quanto previsto dall’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, anche alla luce dei connessi orientamenti giurisprudenziali, l’articolo 17 del Regolamento ISVAP del 2 gennaio 2008 n. 10, gli articoli 6, 10, 20 e 33 del Regolamento ISVAP del 18 febbraio 2008 n. 14, l’articolo 12 del Regolamento ISVAP del 4 agosto 2008 n. 26 e gli articoli 14, 30, 100, 104, 113 e 126 del Regolamento ISVAP del 10 marzo 2010 n. 33;

adotta il seguente
PROVVEDIMENTO

Art. 1
(Modifiche all’articolo 17 del Regolamento ISVAP del 2 gennaio 2008, n. 10)

1. L’articolo 17 è modificato come segue: al comma 3, la parola “sospende” è sostituita con “interrompe”.

Art. 2
(Modifiche agli articoli 6, 10, 20 e 33 del Regolamento ISVAP del 18 febbraio 2008, n. 14)

1. L’articolo 6 è modificato come segue: al comma 3, la parola “sospende” è sostituita con la parola “interrompe”;
2. L’articolo 10 è modificato come segue: al comma 3, la parola “sospende” è sostituita con la parola “interrompe”;
3. L’articolo 20 è modificato come segue: al comma 3, la parola “sospende” è sostituita con la parola “interrompe”;
4. L’articolo 33 è modificato come segue: al comma 3, la parola “sospende” è sostituita con la parola “interrompe”.

Art. 3
(Modifiche all’articolo 12 del Regolamento ISVAP del 4 agosto 2008, n. 26)

1. L’articolo 12 è modificato come segue: al comma 4, la parola “sospende” è sostituita con la parola “interrompe” e la parola “riprende” è sostituita con le parole “inizia nuovamente”.

Art. 4
(Modifiche agli articoli 14, 30, 100, 104, 113 e 126 del Regolamento ISVAP del 10 marzo 2010, n. 33)

1. L’articolo 14 è modificato come segue: al comma 3, la parola “sospende” è sostituita con la parola “interrompe”;
2. L’articolo 30 è modificato come segue: al comma 1, le parole “all’articolo 4” sono sostituite con le parole “all’articolo 14”;
3. L’articolo 100 è modificato come segue: al comma 3, la parola “sospende” è sostituita con la parola “interrompe”;
4. L’articolo 104 è modificato come segue: al comma 3, la parola “sospende” è sostituita con la parola “interrompe”;
5. L’articolo 113 è modificato come segue: al comma 3, la parola “sospende” è sostituita con la parola “interrompe”;
6. L’articolo 126 è modificato come segue: al comma 3, la parola “sospende” è sostituita con la parola “interrompe”.

Art. 5
(Pubblicazione)

1. II presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell’IVASS.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per il Direttorio Integrato Il Governatore della Banca d’Italia

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