Regolamento n. 2 del 08 ottobre 2013 – Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI E LE NORME DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI GARANZIA DI CUI AL TITOLO XVIII (SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI), CAPO VIII (DESTINATARI DELLE SANZIONI DISCIPLINARI E PROCEDIMENTO) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
MODIFICATO ED INTEGRATO DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 90 DEL 5 NOVEMBRE 2019. LE MODIFICHE O INTEGRAZIONI SONO RIPORTATE IN CORSIVO.
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l’istituzione dell’ISVAP;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private ed, in particolare, l’articolo 331 che disciplina la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, istitutivo dell’IVASS ed, in particolare, l’articolo 13, comma 20, il quale prevede che rientra nella competenza esclusiva del Direttorio integrato, tra l’altro, l’adozione di provvedimenti a carattere normativo;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell’IVASS, entrato in vigore il 1°gennaio 2013;
VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” ed in particolare l’articolo 16 in tema di notifiche per via telematica;
VISTO il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX e di cui all’articolo 183 del Codice delle Assicurazioni Private;
VISTO il regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e riassicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’IVASS ed il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell’Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013 e n. 63 del 5 giugno 2013, recante il piano di riassetto organizzativo dell’Autorità, emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), dello Statuto dell’IVASS;
CONSIDERATA l’esigenza di ridefinire la procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari dettata dal regolamento dell’ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006, che pertanto viene abrogato, a seguito dell’istituzione dell’IVASS e del piano di riassetto organizzativo dell’Istituto;
TENUTO CONTO degli esiti della consultazione pubblica;
VISTA la delibera assunta dal Direttorio integrato dell’IVASS nella seduta dell’8 ottobre 2013 con la quale è stato approvato il presente regolamento,
adotta il seguente:
REGOLAMENTO
INDICE
Art. 1 (Definizioni)
Art. 2 (Oggetto e principi generali)
Art. 3 (Procedimento disciplinare)
Art. 4 (Accertamento dell’infrazione e contestazione degli addebiti)
Art. 5 (Diritti dell’interessato)
Art. 6 (Composizione del Collegio di garanzia)
Art.7 (Organizzazione in Sezioni del Collegio di garanzia)
Art. 8 (Adunanza delle Sezioni in seduta comune)
Art. 9 (Incompatibilità ed astensione)
Art. 10 (Ruolo cronologico e calendario delle adunanze)
Art. 11 (Trattazione del procedimento dinnanzi al Collegio)
Art. 12 (Delibera del Collegio)
Art. 13 (Conclusione del procedimento)
Art. 14 (Notifica e pubblicazione del provvedimento)
Art. 15 (Termine finale del procedimento)
Art. 16 (Ambito di applicazione)
Art. 17 (Abrogazioni)
Art. 18 (Pubblicazione ed entrata in vigore)
Art. 1
(Definizioni)
- Nel presente Regolamento si intendono per:
- “Collegio”: il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari previsto dall’articolo 331 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209;
- “decreto”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;
- “Direttorio integrato”: il Direttorio Integrato di cui all’art. 13, comma 10, del Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni e integrazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 135;
- “funzionario incaricato”: il funzionario del Servizio Vigilanza Condotta di mercato individuato quale referente per il procedimento;
- “imprese”: le imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- “intermediari”: le persone fisiche o le società, iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa;
- “Sezione del Collegio”: una delle articolazioni del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari ai sensi dell’articolo 331 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- “verifiche a distanza”: verifiche di natura cartolare svolte presso la sede dell’IVASS sulla base della documentazione acquisita da altri soggetti (imprese, intermediari, consumatori, organi di Polizia, altre Autorità, etc.) anche su richiesta dall’Istituto.
Art. 2
(Oggetto e principi generali)
- Il presente Regolamento disciplina la procedura sanzionatoria relativa all’applicazione delle sanzioni in materia di illeciti disciplinari previsti dal decreto e dai regolamenti attuativi che siano commessi da intermediari assicurativi e riassicurativi, nonché l’organizzazione e il funzionamento del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, nel rispetto del principio del giusto procedimento e del diritto di difesa dell’interessato.
Art. 3
(Procedimento disciplinare)
- Il procedimento disciplinare si articola come segue:
– accertamento dell’infrazione;
– contestazione degli addebiti;
– eventuale presentazione, da parte dell’interessato, di reclamo avverso la contestazione degli addebiti, di scritti o memorie difensive;
– eventuale richiesta di audizione dinnanzi al Collegio di garanzia;
– trattazione del procedimento nella seduta del Collegio all’uopo fissata, con valutazione del complesso degli elementi istruttori acquisiti ed audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta;
– delibera del Collegio contenente proposta motivata al Direttorio integrato, o ai soggetti da questo delegati;
– adozione da parte del Direttorio integrato, o dei soggetti da questo delegati, del provvedimento conclusivo di irrogazione della sanzione disciplinare o di archiviazione del procedimento;
– notifica e pubblicazione, limitatamente ai provvedimenti di radiazione, del provvedimento conclusivo. - La competenza ai fini dell’avvio dei procedimenti disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e riassicurativi è assegnata al Servizio Vigilanza Condotta di mercato.
Art. 4
(Accertamento dell’infrazione e contestazione degli addebiti)
- L’IVASS avvia il procedimento disciplinare nei casi in cui accerta, una volta acquisiti gli elementi necessari a valutarne la sussistenza, la violazione delle norme per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni disciplinari. L’acquisizione degli elementi necessari può avvenire anche attraverso la richiesta di documenti alle imprese di assicurazione e agli intermediari, ivi inclusi i soggetti sottoposti ad accertamento, e ad ogni altro soggetto in possesso di informazioni rilevanti.
- Il procedimento disciplinare si avvia con la contestazione degli addebiti da parte dell’IVASS nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili delle violazioni riscontrate. La contestazione è effettuata dal Servizio Vigilanza Condotta di mercato.
- La contestazione degli addebiti all’interessato avviene a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro centoventi giorni, ovvero entro centottanta giorni per i soggetti residenti all’estero, dalla data dell’accertamento dei fatti.
- Il termine per la contestazione degli addebiti relativi alle infrazioni disciplinari emerse nell’ambito di verifiche ispettive decorre dalla data di sottoscrizione del verbale ispettivo; tale termine può essere interrotto una sola volta per la richiesta di informazioni e documenti ai sensi del comma 1 e decorre nuovamente dal pervenimento della documentazione completa.
- Il termine per la contestazione degli addebiti relativi alle infrazioni disciplinari emerse nell’ambito di verifiche a distanza decorre dal momento in cui si è completata la valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi della fattispecie suscettibile di dar luogo all’applicazione di una sanzione disciplinare.
- Nel caso in cui l’attività di intermediazione venga esercitata in forma societaria, la contestazione degli addebiti è comunicata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento anche alla società, accompagnata dall’avvertenza delle possibili conseguenze in capo ad essa, nell’eventualità che ricorrano le condizioni previste dall’articolo 330, comma 2 del decreto, e dall’invito a partecipare al procedimento,
con gli stessi diritti di difesa riconosciuti ai sensi dell’articolo 5. - La contestazione degli addebiti può avvenire anche, nei casi e nelle forme previsti dalle disposizioni vigenti, presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli interessati ai fini delle comunicazioni con l’IVASS.
- L’atto di contestazione contiene:
- il riferimento all’attività di vigilanza o alla documentazione da cui sia emersa la violazione;
- la data in cui si è concluso l’accertamento della violazione;
- la descrizione in fatto e in diritto degli addebiti, con indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;
- l’indicazione dei diritti di difesa dell’interessato ai sensi dell’art. 6;
- l’indicazione del Servizio Vigilanza Condotta di mercato, quale responsabile del procedimento, nonché del funzionario incaricato, nell’ambito del suddetto
Servizio, quale referente per il procedimento; - il termine di conclusione del procedimento disciplinare.
Art. 5
(Diritti dell’interessato)
- L’interessato e la società di cui all’articolo 4, comma 6, hanno facoltà di:
- accedere agli atti del fascicolo e di estrarne copia;
- depositare scritti, memorie difensive e documenti probatori;
- proporre reclamo avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l’audizione dinnanzi al Collegio.
- Il termine per esercitare tali diritti è di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di contestazione degli addebiti, ai sensi dell’articolo 331 del decreto.
- L’accesso agli atti del fascicolo del procedimento disciplinare avviene con le modalità previste dai Provvedimenti ISVAP n. 39 e n. 40 del 1995.
Art. 6
(Composizione del Collegio di garanzia)
- Il Collegio è istituito presso l’IVASS ed è composto dal Presidente, magistrato con qualifica non inferiore a quella di consigliere della Corte di Cassazione o equiparato, anche a riposo, ovvero da un docente universitario di ruolo, e da due componenti esperti in materia assicurativa nominati ai sensi dell’articolo 331, comma 3, del decreto.
- Al fine di garantire l’efficienza e la tempestività nella definizione dei procedimenti disciplinari, l’IVASS può disporre con proprio provvedimento l’articolazione del Collegio nel massimo in altre due Sezioni, con incremento fino a nove del numero complessivo dei suoi
componenti. - Il mandato di ciascun componente del Collegio o Sezione ha durata quadriennale e non può essere rinnovato per più di una volta.
Art. 7
(Organizzazione in Sezioni del Collegio di garanzia)
- Se il Collegio è articolato in Sezioni, ciascuna di esse è composta da un Presidente e da due esperti in materia assicurativa nominati nel rispetto dei requisiti e delle modalità di cui all’articolo 6, comma 1.
- Nel caso di pluralità di Sezioni, il Presidente della Sezione di prima istituzione assume il Ruolo di Presidente del Collegio. In tale veste convoca e presiede l’adunanza delle Sezioni riunite in seduta comune quando si devono assumere deliberazioni nelle materie di cui agli articoli 8 e 10, nonché, ogni semestre, per definire principi e criteri generali di valutazione al fine di assicurare l’uniformità di indirizzo nelle decisioni dei procedimenti di competenza di ciascuna Sezione.
- All’interno del Collegio o della Sezione il Presidente:
- assegna la trattazione dei procedimenti ai componenti del Collegio o della Sezione;
- assicura l’uniformità di indirizzo nella decisione dei singoli procedimenti.
- Salvo diversa indicazione, le disposizioni del presente Regolamento che sono riferite all’operatività del Collegio si intendono estese alle Sezioni in cui il Collegio è articolato.
Art. 8
(Adunanza delle Sezioni in seduta comune)
- Nel caso di articolazione del Collegio in Sezioni, il Presidente di ciascuna Sezione può proporre al Presidente del Collegio di cui all’articolo 7, comma 2, di deferire la decisione su singoli procedimenti all’adunanza delle Sezioni in seduta comune. Il Presidente del Collegio valuta nel merito la proposta di deferimento e dispone, ove concordi, la convocazione delle Sezioni riunite in seduta comune per la trattazione del procedimento.
- All’adunanza delle Sezioni riunite in seduta comune partecipa, senza diritto di voto, il Capo del Servizio Vigilanza Condotta di mercato ovvero un funzionario all’uopo delegato.
Art. 9
(Incompatibilità ed astensione)
- Il componente che si trovi in una delle situazioni indicate dall’articolo 51 del codice di procedura civile rispetto ai casi specifici portati all’esame del Collegio ha l’obbligo di astenersi dalla partecipazione all’adunanza di relativa trattazione, dandone preventiva comunicazione al Presidente.
Art. 10
(Ruolo cronologico e calendario delle adunanze)
- Il Collegio istituisce:
- il ruolo cronologico delle adunanze, al quale sono iscritti i procedimenti;
- il registro dei verbali delle adunanze.
- Il Collegio, o le Sezioni in seduta comune, fissano ogni tre mesi il calendario delle adunanze.
- Il calendario delle adunanze è pubblicato trimestralmente nel Bollettino e sul sito internet dell’IVASS.
- Il Collegio, o le Sezioni in seduta comune, disciplinano la propria organizzazione e stabiliscono le modalità per la redazione e la conservazione dei registri e dei verbali concernenti l’attività espletata.
- Per l’espletamento delle attività di cui alle presenti norme è istituita, presso il Servizio Sanzioni e Liquidazioni, la Segreteria del Collegio di garanzia.
Art. 11
(Trattazione del procedimento dinnanzi al Collegio)
- Il funzionario incaricato, verificata l’avvenuta notifica della contestazione degli addebiti all’interessato, richiede alla Segreteria del Collegio la fissazione dell’adunanza di trattazione. La Segreteria fissa la data dell’adunanza sulla base del calendario di cui all’articolo 10, comma 2, tenendo conto del termine previsto per l’esercizio dei diritti di difesa di cui all’articolo 5, comma 2 e di un ragionevole lasso di tempo per l’esame degli atti difensivi.
- La data della adunanza è comunicata al soggetto sottoposto al procedimento mediante raccomandata con avviso di ricevimento o presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata dal medesimo ai fini delle comunicazioni con l’IVASS.
- Dopo la scadenza del termine per l’esercizio dei diritti di difesa indicati nell’articolo 5, il Servizio Vigilanza Condotta di mercato trasmette alla Segreteria il fascicolo del procedimento.
- Il Collegio esamina gli atti, compresi gli scritti difensivi depositati dall’interessato, ed avvia la trattazione nell’adunanza fissata ai sensi dell’articolo 11, comma 1.
- Il Collegio dispone l’audizione degli interessati che ne abbiano fatto richiesta, i quali potranno farsi assistere da un legale o da un esperto di fiducia. Dell’audizione viene redatto apposito verbale sottoscritto dai dichiaranti.
- Il Collegio può richiedere al Servizio Vigilanza Condotta di mercato l’integrazione delle risultanze istruttorie; può altresì disporre la convocazione in adunanza dei soggetti interessati ai fatti oggetto del procedimento, nonché delle imprese e degli intermediari con cui il soggetto sottoposto a procedimento aveva incarichi o collaborazioni in corso all’epoca dei fatti per fornire chiarimenti in merito alla sussistenza della violazione contestata. In entrambe le ipotesi il Collegio fissa il periodo per l’espletamento dell’integrazione delle risultanze istruttorie e della convocazione dei soggetti indicati, durante il quale il termine di cui all’articolo 15 è sospeso.
- Alle adunanze del Collegio partecipa, senza diritto di voto, il funzionario incaricato per riferire in ordine all’accertamento dei fatti concernenti il procedimento.
Art. 12
(Delibera del Collegio)
- La delibera del Collegio contiene la proposta motivata di adozione del provvedimento disciplinare ovvero di archiviazione. Nel caso in cui venga proposta la sanzione della radiazione, il Collegio si esprime anche sulla sussistenza delle condizioni per le quali, ai sensi dell’articolo 330, comma 2 del decreto, si deve disporre la cancellazione della società nella quale opera l’interessato.
- Il Collegio delibera in seduta riservata. In caso di assenza o di altro impedimento temporaneo di un componente, ciascuna Sezione può validamente operare con la presenza, in qualità di supplente, di uno dei componenti esperti in materia assicurativa di un’altra Sezione. Se l’assenza o il temporaneo impedimento riguardano il Presidente della Sezione, questi è sostituito dal Presidente di un’altra Sezione.
- La delibera, sottoscritta dal Presidente e dal relatore incaricato di redigere le motivazioni, viene trasmessa al Direttorio Integrato, o ai soggetti da questo delegati.
Art. 13
(Conclusione del procedimento)
- Il Direttorio Integrato o i soggetti da questo delegati, ricevuta la proposta formulata dal Collegio o dalla Sezione ovvero, nel caso di cui all’articolo 8, comma 1, dalle Sezioni riunite in seduta comune, assume una delle seguenti determinazioni:
- decide in merito con proprio provvedimento;
- chiede al Collegio o alla Sezione ovvero, nel caso di cui all’articolo 8, comma 1, alle Sezioni riunite in seduta comune, il riesame della proposta;
- rimette la proposta formulata dal Collegio o dalla Sezione alle Sezioni riunite in seduta comune perché esprimano la propria proposta.
Art. 14
(Notifica e pubblicazione del provvedimento)
- Il provvedimento adottato dal Direttorio Integrato, o dai soggetti da questo delegati, che conclude il procedimento disciplinare indica i termini e le modalità per proporre eventuale ricorso al giudice amministrativo, ovvero al Presidente della Repubblica in via straordinaria ed è notificato all’interessato mediante lettera raccomandata dal Servizio Sanzioni e Liquidazioni.
- Il provvedimento adottato dal Direttorio Integrato, o dai soggetti da questo delegati, che applica la sanzione disciplinare è comunicato anche alle imprese o agli intermediari con cui il soggetto sottoposto a procedimento ha in corso incarichi o collaborazioni.
- La notifica del provvedimento che conclude il procedimento disciplinare può avvenire anche, nei casi e nelle forme previsti dalle disposizioni vigenti, presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli interessati ai fini delle comunicazioni con l’IVASS.
- I provvedimenti che infliggono la sanzione disciplinare della radiazione, le sentenze emesse a conclusione dei ricorsi ai giudici amministrativi ed i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati nel Bollettino e sul sito internet dell’Istituto.
Art. 15
(Termine finale del procedimento)
- Fatte salve le legittime cause di sospensione come previsto, in particolare, dall’art. 11, comma 6, il procedimento disciplinare si conclude entro trecentosessantacinque giorni dall’avvio del procedimento di cui all’articolo 4.
Art. 16
(Ambito di applicazione)
- Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti disciplinari avviati a partire dal giorno della sua entrata in vigore ed a quelli pendenti alla stessa data, fatti salvi gli atti adottati.
Art. 17
(Abrogazioni)
- Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.
Art. 18
(Pubblicazione ed entrata in vigore)
- Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino dell’IVASS. È inoltre disponibile sul sito Internet dell’Istituto.
- Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 2013.
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