Provvedimento n. 84 del 13 febbraio 2019 – Modalità e termini per la comunicazione all’IVASS delle informazioni relative alle partecipazioni

MODALITA’ E TERMINI PER LA COMUNICAZIONE ALL’IVASS DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PARTECIPAZIONI E AGLI STRETTI LEGAMI IN CAPO AI SOGGETTI ISCRITTI NEL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI, ANCHE A TITOLO ACCESSORIO, E RIASSICURATIVI (RUI), IN CONFORMITÀ A QUANTO DISPOSTO DALL’ARTICOLO 3, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 MAGGIO 2018, N. 68 E DALL’ARTICOLO 105 DEL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018.

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il Regolamento n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dell’amministrazione digitale;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, recante disposizioni di attuazione della direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, secondo cui gli intermediari che, alla data del 1° ottobre 2018, sono iscritti nel Registro di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 assicurano, entro il 23 febbraio 2019, l’adeguamento dei requisiti professionali di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111, 112 del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’IVASS;

VISTO il Provvedimento IVASS n. 58 del 14 marzo 2017, concernente la digitalizzazione delle istanze e delle comunicazioni relative al RUI, in modifica al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e all’art. 183 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l’articolo 105, che prevede obblighi di comunicazione relativi ai dati di cui all’articolo 109, comma 4-/sexies/del predetto decreto in capo agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi e alle imprese di assicurazione che si avvalgono di produttori diretti iscritti nella sezione C;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alla normativa nazionale e dell’Unione europea;

CONSIDERATO che il presente Provvedimento riveste i caratteri di indifferibilità e urgenza;

adotta il seguente

PROVVEDIMENTO
INDICE
Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)
Art. 4 (Modalità e termini di trasmissione delle informazioni)
Art. 5 (Pubblicazione)
Art. 6 (Entrata in vigore)

Art. 1 (Fonti normative)

  1. Il presente Provvedimento è adottato ai sensi dell’articolo 109, commi 1 e 4-/sexies/del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private, e dell’articolo 105, del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.

Art. 2 (Definizioni)

  1. Ai fini del presente Provvedimento si intende per:
    1. “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
    2. “intermediario”: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario riassicurativo e intermediario assicurativo a titolo accessorio;
    3. “Registro” o “RUI”: il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
    4. “stretti legami”: il rapporto tra due o più persone fisiche o giuridiche nei casi indicati dall’articolo 1, comma 1, lettera iii), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

  1. Il presente Provvedimento stabilisce le modalità e i termini per la comunicazione all’IVASS delle informazioni sulle partecipazioni e gli stretti legami ai sensi dell’articolo 109, comma 4-sexies del Codice e dell’articolo 105 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, relative agli intermediari già iscritti nel Registro alla data del 1° ottobre 2018, in conformità a quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
  2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate:
    1. dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del Registro, con riferimento alla propria posizione e a quella di ciascuno degli intermediari iscritti nella sezione E del Registro di cui si avvalgono alla data del 1° ottobre 2018 e con i quali il rapporto è ancora in essere alla data di entrata in vigore del presente Provvedimento;
    2. dagli intermediari di altri Stati membri iscritti nell’Elenco annesso al Registro, limitatamente alla posizione di ciascuno degli intermediari iscritti nella sezione E del Registro di cui si avvalgono alla data del 1° ottobre 2018 e con i quali il rapporto è ancora in essere alla data di entrata in vigore del presente Provvedimento;
    3. dalle imprese di assicurazione, per ciascuno dei produttori diretti iscritti nella sezione C del Registro alla data del 1° ottobre 2018 e con i quali il rapporto è ancora in essere alla data di entrata in vigore del presente Provvedimento.

Art. 4
(Modalità e termini di trasmissione delle informazioni)

  1. Le comunicazioni di cui all’articolo 3 sono trasmesse, a pena di irricevibilità, utilizzando il modello elettronico di cui all’art. 9 del Regolamento IVASS n. 40/2018, disponibile sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it).
  2. Il modello elettronico di cui al comma 1 è inviato a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it nel rispetto dei termini di seguito indicati:
    1. dal 1° marzo 2019 al 31 marzo 2019, per le comunicazioni richieste agli iscritti nelle sezioni B e D del Registro e alle imprese di assicurazione che si avvalgono di produttori diretti iscritti nella sezione C;
    2. dal 1° aprile 2019 al 30 aprile 2019, per le comunicazioni richieste agli iscritti nella sezione A del Registro e agli intermediari di altri Stati membri iscritti nell’Elenco annesso al Registro.

Art. 5 (Pubblicazione)

  1. II presente provvedimento è pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell’IVASS.

Art. 6
(Entrata in vigore)

  1. II presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   

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