Provvedimento n. 77 del 22 agosto 2018 – Contributo di vigilanza per l’anno 2018
CONTRIBUTO DI VIGILANZA PER L’ANNO 2018 A CARICO DEGLI ISCRITTI NEL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare l’art. 109 concernente l’istituzione del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) e l’art. 336 concernente la disciplina dell’obbligo di pagamento annuale del contributo di vigilanza da parte degli intermediari assicurativi e riassicurativi;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e l’art. 183 (regole di comportamento) del citato D.Lgs. n. 209/2005;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l’articolo 13 che istituisce l’IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 recante lo Statuto dell’IVASS;
VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017”;
VISTO il decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 recante “Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori della Regione Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;
CONSIDERATE le difficoltà di natura tecnica ed organizzative dei soggetti residenti nei comuni interessati dagli eventi sopra richiamati;
RAVVISATA la necessità di venire incontro ai predetti soggetti;
VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’8 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 189 del 16 agosto 2018, con il quale è stata determinata la misura del contributo di vigilanza dovuto all’IVASS, per l’anno 2018, dagli intermediari assicurativi e riassicurativi iscritti nel RUI demandando all’IVASS l’individuazione dei termini e delle modalità di pagamento del contributo;
DISPONE
Art. 1
(Ambito di applicazione)
- Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza gli intermediari assicurativi e riassicurativi, anche non operativi, iscritti nelle sezioni A, B, C e D del RUI alla data del 30 maggio 2018.
Art. 2
(Misura del contributo)
- Ai sensi dell’art. 1 del D.M. dell’8 agosto 2018 la misura del contributo a carico degli intermediari assicurativi e riassicurativi è stabilita come segue:
a) sezione A (agenti di assicurazione)
a1) persone fisiche € 47,00
a2) persone giuridiche € 270,00
b) sezione B (mediatori di assicurazione e riassicurazione)
b1) persone fisiche € 47,00
b2) persone giuridiche € 270,00
c) sezione C (produttori diretti) € 18,00
d) sezione D (banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane) € 9.800,00
d1) banche con raccolta premi uguale o superiore a 100 milioni di euro e Poste Italiane € 7.100,00
d2) banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro d3) banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro,
intermediari finanziari e SIM.€ 2.400,00
Art. 3
(Termini e modalità di pagamento)
- Gli intermediari effettuano il pagamento al più tardi entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento. Il termine per il pagamento è prorogato al 16 gennaio 2019 per gli intermediari aventi residenza o sede legale nei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, indicati negli elenchi 1, 2 e 2 bis allegati al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.
- Gli intermediari (tranne le banche) iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI effettuano il pagamento attraverso bonifico bancario, bollettino postale e le principali carte di pagamento.
Si precisa che:- l’ordine di bonifico e il bollettino postale precompilati sono scaricabili dal sito internet https://ivass-linkmate.novares.it/ digitando il proprio codice fiscale/partita IVA e il codice RUI (10 caratteri compresa la lettera iniziale). Il bollettino postale, in particolare, è pagabile presso gli uffici postali, le tabaccherie, i punti vendita collegati alla rete Sisal e Lottomatica;
- le carte di pagamento (carta di credito, carta prepagata, PayPal, MyBank) sono utilizzabili collegandosi al predetto sito internet https://ivass-linkmate.novares.it/.
- Le banche iscritte nella sezione D del RUI effettuano il pagamento del contributo dovuto esclusivamente mediante bonifico bancario, selezionando nel sito internet https://ivass-linkmate.novares.it/ la misura contributiva corrispondente alla classe di appartenenza, stabilita in funzione dell’ammontare dei premi raccolti nel 2017. Ai fini dell’elaborazione delle fasce di raccolta premi è stata utilizzata la voce 3300 sottovoce 73 della matrice dei conti (cfr. Circolare 272 della Banca d’Italia) con la qualificazione del “Tipo prodotto/servizio” uguale a “Prodotti assicurativi”.
- Le istruzioni per il pagamento dei contributi dovuti dagli intermediari iscritti nella sezione C del RUI saranno comunicate, con apposito avviso, direttamente alle imprese che se ne avvalgono.
- I pagamenti che saranno effettuati con modalità diverse da quelle indicate non potranno considerarsi validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di legge.
- Attraverso lo stesso sito internet https://ivass-linkmate.novares.it/ è possibile verificare l’eventuale morosità pregressa e pagare i contributi arretrati ancora dovuti. Sono, inoltre, disponibili gli indirizzi di posta elettronica novaresgestioni@novares.pec.it e ivass@novares.it e il numero verde 800.262.300 della società NOVARES S.p.A. (attivo nei giorni lavorativi con orario 9.00-17.00) per informazioni sugli strumenti di pagamento e in caso di difficoltà di accesso al sito.
Art. 4
(Cancellazione dal RUI – Riscossione coattiva)
- In caso di mancato pagamento del contributo di vigilanza, decorsi 30 giorni dal termine di pagamento, l’IVASS avvia, previa diffida, la procedura di cancellazione dal RUI ai sensi dell’art. 113, comma 1, lettera e) del D.lgs. 209/2005.
- Il mancato pagamento del contributo comporterà, altresì, l’avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell’art. 336, comma 3 del D.lgs. 209/2005.
Art. 5
(Pubblicazione)
- Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino di Vigilanza dell’IVASS ed è reso disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.ivass.it).