Provvedimento n. 58 del 14 marzo 2017 – Modifiche al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006

PROVVEDIMENTO RECANTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 5 DEL 16 OTTOBRE 2006 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE) E DI ICUI ALL’ARTICOLO 183 (REGOLE DI COMPORTAMENTO) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N.209 -CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale)

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (Regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, istitutivo dell’IVASS;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’IVASS.

adotta il seguente

PROVVEDIMENTO

Capo I
Modifiche alla Parte I “Disposizioni di carattere generale” al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006

Art. 1 (Modifiche all’articolo 2)

  1. L’articolo 2, comma 1, è modificato come segue:
    a) dopo la lettera k) è introdotta la lettera k bis) “firma elettronica”: “soluzione di firma
    elettronica avanzata, qualificata o digitale come definita e disciplinata dal decreto
    legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni”.
    b) la lettera r) è sostituita dalla seguente lettera r): “IVASS o Autorità”: l’Istituto per la
    vigilanza sulle assicurazioni.
    c) dopo la lettera v) è inserita la lettera v bis) “posta elettronica certificata“: sistema di
    posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza
    legale, attestante l’invio e la consegna di documenti informatici, secondo le modalità
    previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e
    integrazioni.

Capo II
Modifiche alla Parte II – Titolo I “Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica italiana” del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006

Art. 2 (Adempimenti per la gestione digitalizzata del registro)

  1. Dopo l’articolo 7 è inserito l’articolo 7 bis – “Adempimenti per la gestione digitalizzata
    del registro”: “ 1. Ai fini della presentazione all’IVASS:
    – delle domande di iscrizione e reiscrizione nelle diverse sezioni del registro, di cui agli
    articoli 12, 16, 18, 20, 24, 27 e 28;
    – delle domande di cancellazione di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b);
    – delle domande di avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella      sezione E di cui all’articolo 28 bis;
    – delle domande di passaggio ad altra sezione del registro di cui all’articolo 29;
    – delle domande di estensione dell’esercizio dell’attività di intermediazione in altri Stati
    membri di cui all’articolo 31;
    – delle comunicazioni di cui all’articolo 36, i richiedenti si dotano della firma elettronica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera k bis).
  2. In particolare, per la sottoscrizione delle domande e delle comunicazioni di cui al comma 1, si dotano della firma elettronica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera k bis):
    – le persone fisiche iscritte nelle sezioni A e B del registro e i rappresentanti legali delle
    persone giuridiche iscritte nelle sezioni A e B del registro;
    – le persone fisiche iscritte nelle sezioni C o E del registro che, avendone titolo, chiedono
    il passaggio nelle sezioni A o B del registro;
    – i rappresentanti legali degli intermediari iscritti nella sezione D del registro o i soggetti
    da questi delegati.
  3.  Le domande e le comunicazioni di cui al comma 1, a pena di irricevibilità, sono redatte su modello elettronico allegato al regolamento e disponibile sul sito dell’IVASS dal 20 marzo 2017, inviato a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it.

Art. 3 (Modifiche agli articoli 12, 16, 18, 20 e 24)

  1. L’articolo 12 è così sostituito: “1. La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del registro è presentata con le modalità di cui all’articolo 7 bis, comma 3. 2. Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, il richiedente attesta di avere provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al pagamento dell’imposta di bollo.”
  2.  L’articolo 16 è così sostituito: “1. La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del registro è presentata con le modalità di cui all’articolo 7 bis, comma 3. 2. Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, il richiedente attesta che la società ha provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al pagamento dell’imposta di bollo.”
  3.  L’articolo 18 è così sostituito: “1. La domanda di iscrizione dei produttori diretti nella sezione C del registro è presentata dall’impresa che se ne avvale con le modalità di cui all’articolo 7 bis, comma 3. 2. Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, l’impresa richiedente attesta di avere  accertato che i soggetti da iscrivere nella sezione C hanno provveduto al versamento della
    tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente. 3. Alla domanda di cui al comma 1 le imprese accludono il tracciato record compilato secondo le specifiche tecniche riportate nel Documento C allegato al regolamento e disponibile sul sito dell’Istituto.”
  4. L’articolo 20 è così sostituito: “1. La domanda di iscrizione nella sezione D del registro dei soggetti di cui all’articolo 19 è presentata all’IVASS con le modalità di cui all’articolo 7 bis, comma 3. 2. Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, il richiedente attesta che il soggetto da iscrivere ha provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al pagamento dell’imposta di bollo. ”
  5. L’articolo 24 è così sostituito: “1. Ai fini dell’iscrizione delle persone fisiche e delle società nella sezione E del registro, ciascun intermediario che se ne avvale, iscritto nelle sezioni A, B o D, presenta all’IVASS apposita domanda con le modalità di cui all’articolo 7 bis, comma 3. 2. Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, il richiedente attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere nella sezione E hanno provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.”

Art. 4 (Modifiche agli articoli 25, 26, 27, 28, 28 bis e 29)

  1. All’articolo 25 il comma 1 è così sostituito: “1. L’IVASS procede all’iscrizione nel registro sulla base dell’istruttoria con esito positivo delle relative domande e comunica agli istanti, per mezzo di un messaggio di posta elettronica certificata, l’intervenuta iscrizione con l’indicazione della data di accoglimento dell’istanza. In caso di esito negativo dell’istruttoria, l’IVASS comunica agli istanti il preannuncio di rigetto della domanda, con
    l’indicazione dei motivi e la fissazione di un termine per l’eventuale integrazione, decorso inutilmente il quale provvede al rigetto definitivo. Qualora l’istruttoria sia relativa a soggetti da iscrivere nelle sezioni C o E, le imprese o gli intermediari istanti provvedono tempestivamente a dare notizia agli interessati del rigetto della domanda.”
  2. All’articolo 26 il comma 3 è così sostituito: “3. La domanda di cancellazione dal registro è presentata con le modalità di cui all’articolo 7 bis, comma 3.”
  3. All’articolo 27 il comma 1, lettera c), è così sostituito: “c) venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalità stabilite da uno degli articoli 12, 18 o 24;”
  4. All’articolo 28 il comma 1, lettera b), è così sostituito: “b) venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalità stabilite da uno degli articoli 16, 20 o 24;”
  5. L’articolo 28 bis è così sostituito: “1. Ai fini dell’avvio di un rapporto di collaborazione con persone fisiche e società già iscritte nella sezione E, l’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D che intende avvalersene presenta all’IVASS apposita domanda con le modalità di cui all’articolo 7 bis, comma 3. 2. La domanda di cui al comma 1 è presentata all’IVASS in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo. 3. L’IVASS, entro 45
    giorni dalla ricezione della domanda, procede, sulla base dell’istruttoria con esito positivo, all’iscrizione nel registro della persona fisica o della società in qualità di addetto dell’intermediario che ha presentato la domanda. Si applica l’articolo 25, comma 1. 4. Qualora le persone fisiche e le società di cui al comma 1 per le quali è stata chiesta l’iscrizione quali addetti di altro intermediario cessino di esercitare l’attività di intermediazione per il precedente intermediario, quest’ultimo presenta all’IVASS una comunicazione di interruzione del rapporto con le modalità di cui all’articolo 7 bis, comma 3. Si applica l’articolo 36, comma 6”.
  6. All’articolo 29 il comma 1 è così sostituito: “1. Le persone fisiche iscritte nel registro possono passare ad altra sezione a condizione che ricorrano i presupposti di cui all’articolo 27, comma 1, lettera a) e la domanda sia presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, con le modalità di cui all’articolo 7 bis, comma 3. In caso di passaggio ad altra sezione del registro di intermediari provenienti dalle sezioni C o
    E, l’intermediario richiedente allega alla domanda la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione effettuata dall’impresa o dall’intermediario per il quale è stata svolta l’attività, ovvero, in mancanza, la dichiarazione di cessazione del rapporto di collaborazione, ai sensi dell’articolo 36, comma 6.”
  7. All’articolo 29 il comma 2 è così sostituito: “2. Il passaggio ad altra sezione del registro delle società è consentito a condizione che le società richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione e la domanda sia presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, con le modalità di cui all’articolo 7 bis, comma 3. In caso di passaggio ad altra sezione del
    registro di società provenienti dalla sezione E, l’intermediario richiedente allega alla domanda la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione effettuata dall’intermediario per il quale è stata svolta l’attività, ovvero, in mancanza, la dichiarazione di cessazione del rapporto di collaborazione, ai sensi dell’articolo 36, comma 6.”

Capo III
Modifiche alla Parte II – Titolo I – Capo II “Attività in regime di stabilimento e di
libertà di prestazione di servizi degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del
registro

Art. 5 (Modifiche all’articolo 31)

  1. All’articolo 31, comma 1, le parole: “, redatta mediante compilazione del modello di
    cui all’allegato n. 10” sono sostituite dalle parole: “con le modalità di cui all’articolo 7
    bis, comma 3.”

Capo IV
Modifiche alla Parte II – Titolo II “Disposizioni applicabili agli intermediari con
residenza o sede legale in altri Stati membri” del Regolamento ISVAP n. 5 del 16
ottobre 2006

Art. 6 (Adempimenti per la gestione digitalizzata del registro – Disposizioni applicabili agli intermediari iscritti nell’Elenco annesso)

  1. Dopo l’articolo 33 è inserito l’articolo 33 bis – “Adempimenti per la gestione digitalizzata
    del registro”: 1. Ai fini della presentazione all’IVASS:
    – delle domande di iscrizione e reiscrizione nel registro, di cui agli articoli 24, 27 e 28;
    – delle domande di cancellazione di cui all’articolo 26, comma 2;
    – delle domande di avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E di cui all’articolo 28 bis, le persone fisiche iscritte nell’Elenco Annesso e i rappresentanti legali delle persone giuridiche iscritte nell’Elenco Annesso richiedenti si dotano di un indirizzo di posta elettronica certificata di cui all’articolo 2, comma 1, lettera v bis) e della firma elettronica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera k bis) per la sottoscrizione del modello elettronico di cui all’articolo 7 bis, comma 3 .”
  2. Dopo l’articolo 33 bis è inserito l’articolo 33 ter: “Disposizioni applicabili agli intermediari iscritti nell’Elenco annesso”: “1. Ai fini della presentazione delle domande di cui agli articoli 24, 27, 28 e 28 bis, gli intermediari richiedenti iscritti nell’Elenco annesso al registro verificano il possesso dei requisiti di cui agli articoli 21 e 22. 2. In caso di interruzione del rapporto di collaborazione con soggetti iscritti nella sezione E del registro, si applica la disposizione dell’articolo 36, comma 6.”

Capo V
Modifiche alla Parte III – Titolo I – Capo I “Disposizioni generali” del Regolamento
ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006

Art. 7 (Modifiche all’articolo 36)

  1. All’articolo 36, comma 1, lettera a) dopo le parole “dal verificarsi dell’evento,” sono inserite le parole “ e per mezzo di posta elettronica certificata”.
  2. All’articolo 36, il comma 1, lettera b), punto 2) è così sostituito: “ 2) le eventuali variazioni degli elementi informativi resi in sede di iscrizione, da comunicare con le modalità di cui all’articolo 7 bis, comma 3.”.
  3. All’articolo 36, il comma 1, lettera b), punto 4) è così sostituito: “4) relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, l’inizio dell’eventuale periodo di inoperatività. La comunicazione è presentata con le modalità di cui all’articolo 7 bis, comma 3.”.
  4. All’articolo 36, comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: “ comma 2, lettera a)”, le parole: “gli obblighi di comunicazione sono a carico esclusivamente delle relative società” sono sostituite dalle parole: “le relative società trasmettono all’IVASS una comunicazione presentata con le modalità di cui all’articolo 7 bis, comma 3.”.
  5. All’articolo 36, il comma 2 è così sostituito: “2. Gli intermediari temporaneamente non operanti iscritti nelle sezioni A o B, in caso di ripresa dell’attività, trasmettono all’IVASS entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di inoperatività, una comunicazione con le modalità di cui all’articolo 7 bis, comma 3. La ripresa dell’attività è subordinata al possesso della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui agli articoli 11 o 15, che deve avere decorrenza dalla data di avvio dell’operatività, nonché per gli intermediari persone fisiche al conseguimento dell’aggiornamento professionale di cui all’articolo 7 del Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014.”
  6. All’articolo 36, al comma 3 sono soppresse le parole: “ , secondo quanto specificato nello schema di cui all’allegato n. 12.”
  7. All’articolo 36, il comma 4 è così sostituito: “4. Le informazioni indicate nel comma 3 sono trasmesse all’IVASS dalle imprese mediante l’invio di un tracciato record redatto secondo le specifiche tecniche indicate nel Documento A allegato al regolamento e disponibile sul sito dell’Istituto.”
  8. All’articolo 36, il comma 6 è così sostituito: “6. Le imprese e gli intermediari iscritti nel registro ovvero nell’Elenco annesso al registro che si avvalgono rispettivamente di soggetti iscritti nelle sezioni C o E, in caso di interruzione del rapporto sono tenuti a darne comunicazione all’IVASS entro dieci giorni lavorativi dalla data dell’interruzione con le modalità di cui all’articolo 7 bis, comma 3. In mancanza di tale comunicazione, i soggetti iscritti nelle sezioni C o E possono trasmettere all’IVASS, in forma cartacea ovvero con le modalità di cui all’articolo 7 bis, comma 3, una dichiarazione di interruzione del rapporto di collaborazione conforme al fac-simile allegato al regolamento e disponibile sul sito dell’Autorità”.
  9. All’articolo 36, il comma 7 è così sostituito: “7. Alla comunicazione di cui al comma precedente le imprese accludono il tracciato record compilato secondo le specifiche tecniche riportate nel Documento C allegato al regolamento e disponibile sul sito dell’Istituto.”

Art. 8 (Modifiche all’articolo 37)

  1. All’articolo 37, dopo il comma 3, è inserito il comma 4: “4. Entro il 5 febbraio di ogni anno gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B del registro attestano il rinnovo della polizza ovvero, in caso di polizza pluriennale, la conferma dell’efficacia della relativa copertura, mediante comunicazione presentata con le modalità di cui all’articolo 7 bis, comma 3.”.
  2. All’articolo 37, dopo il comma 4, è inserito il comma 5: “5. Decorsi 90 giorni dal termine di cui al comma 4, gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B del registro che non abbiano effettuato la comunicazione sono indicati nel registro come inoperativi.”

Capo VI – Disposizioni finali

Art. 9 (Pubblicazione)

  1. II presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
    italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell’IVASS.

Art. 10 (Entrata in vigore)

  1. Il presente Provvedimento entra in vigore il 20 marzo 2017, ad eccezione dell’articolo 8 che entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2018.
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente Provvedimento e fino al 5 giugno 2017 le imprese e gli intermediari possono trasmettere all’IVASS le istanze e le comunicazioni relative alla gestione del registro utilizzando gli allegati al Regolamento ISVAP n. 5 del 10 ottobre 2006 o, in alternativa, con le modalità di cui all’articolo 2.
  3. Decorso il termine di cui al comma precedente, le domande e le comunicazioni relative alla gestione del registro sono presentate all’IVASS esclusivamente con le modalità di cui all’articolo 2.

Art. 11 (Allegati al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

  1. Decorso il termine di cui all’articolo 10, comma 2, gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 5bis, 6, 9, 10, 11 e 12, al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, come modificati dal Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015, sono soppressi e sostituiti con il modello elettronico di cui all’articolo 2.

Per scaricare il provvedimento originale e gli allegati clicca qui

   

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