Provvedimento n. 55 del 27 dicembre 2016 – Limiti per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni

LIMITI PER IL CALCOLO DEGLI INCENTIVI E DELLE PENALIZZAZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 3 DEL PROVVEDIMENTO IVASS N. 18 DEL 5 AGOSTO 2014, COME MODIFICATO DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 43 DEL 4 MARZO 2016

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal D.P.R. 18 febbraio 2009, n. 28, in particolare l’articolo 13 rubricato ”Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto”;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell’11 dicembre 2009, concernente la differenziazione dei costi medi forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell’IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 recante lo Statuto dell’IVASS;

VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’Istituto;

VISTO il Provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014, disciplinante il criterio per il calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra imprese di assicurazione nell’ambito della procedura di risarcimento diretto regolata dall’art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in attuazione dell’articolo 29 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il Provvedimento IVASS n. 43 del 4 marzo 2016, recante “Modifiche ed integrazioni al Provvedimento IVASS n. 18”;

CONSIDERATO che il Provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014, all’articolo 5, comma 1, attribuisce all’IVASS il compito di fissare i limiti per il calcolo delle compensazioni di cui alla gestione CARD-CID;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 2 del citato articolo 5, l’IVASS rende noti i suddetti limiti, entro il 31 dicembre dell’anno antecedente quello di riferimento, con Provvedimento pubblicato sul proprio sito internet;

DISPONE
Art. 1 (Oggetto)

  1. Il presente Provvedimento ha ad oggetto la fissazione, per i sinistri accaduti nell’esercizio 2017, dei limiti per il calcolo dei valori degli incentivi e delle penalizzazioni di cui alla gestione CARD-CID, ai sensi degli articoli 3 e 5 del Provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014, come modificato dal Provvedimento IVASS n. 43 del 4 marzo 2016 (di seguito: Provvedimento n. 18).

Art. 2
(Soglie minime dei premi raccolti)

  1. Le imprese integrano le compensazioni dei pagamenti per i sinistri accaduti nell’esercizio 2017 che avvengono ai sensi dell’art.13 del D.P.R. 18 luglio 2006 con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni di cui all’articolo 3, comma 2, del Provvedimento n. 18 se nel suddetto esercizio contabilizzano premi, al lordo delle cessioni in riassicurazione, in misura superiore a:
    1. 5 milioni di euro per la macroclasse “ciclomotori e motocicli”;
    2. 40 milioni di euro per la macroclasse “autoveicoli”.
  2. Entro il 31 maggio 2017, l’IVASS comunica alla Stanza di Compensazione,
    distintamente per le macroclassi “ciclomotori e motocicli” e “autoveicoli”, l’elenco delle imprese che hanno raggiunto le soglie minime di raccolta premi di cui al comma 1.

Art. 3
(Misura dei percentili)

  1. I percentili utilizzati per la determinazione dell’importo minimo e di quello massimo dei sinistri da includere nel calcolo sono i seguenti:
    1. per la macroclasse “ciclomotori e motocicli” il percentile minimo è il 10° e quello massimo è il 98°;
    2. per la macroclasse “autoveicoli” il percentile minimo è il 10° e quello massimo è il 98°.

Art. 4
(Differenziali percentuali massimi tra incentivi e penalizzazioni)

  1. Per la macroclasse “ciclomotori e motocicli”, il valore massimo dei differenziali percentuali tra incentivi e penalizzazioni (delta) è stabilito come segue:
    1. variabile “costo medio dei sinistri subiti”: delta pari al 9% sia per i danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate sia per le lesioni al conducente;
    2. variabile “dinamica temporale del costo medio dei sinistri subiti”: delta pari al 7%;
    3. variabile “velocità di liquidazione dei sinistri subiti”: delta pari al 5%.
  2. Per la macroclasse “autoveicoli”, il valore massimo dei differenziali percentuali tra incentivi e penalizzazioni (delta), è stabilito come segue:
    1. variabile “costo medio dei sinistri subiti”: delta pari al 8% sia per i danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate sia per le lesioni al conducente;
    2. variabile “dinamica temporale del costo medio dei sinistri subiti”: delta pari al 6%;
    3. variabile “velocità di liquidazione dei sinistri subiti”: delta pari al 4%.

Art. 5
(Pubblicazione)

  1. Il presente Provvedimento, pubblicato sul sito internet dell’IVASS, entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Clicca qui per scaricare il documento originale.

   

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