Provvedimento n. 151 del 26 Novembre 2024 – Modifiche e integrazioni al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 Giugno 2011

PROVVEDIMENTO IVASS N. 151 DEL 26 NOVEMBRE 2024
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 38 DEL 3 GIUGNO 2011 CONCERNENTE LA COSTITUZIONE E L’AMMINISTRAZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO L‘ASSICURAZIONE SULLA VITA AI SENSI DELL’ARTICOLO 191, COMMA 1, LETTERA L) DEL DECRETO LEGISLATIVO
7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modifiche e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
VISTO il Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022, recante la disciplina dei procedimenti per l’adozione degli atti regolamentari e generali dell’IVASS di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;
VISTO il Provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018 che, tra l’altro, consente alle imprese di prevedere, per i nuovi contratti, modalità di determinazione del tasso medio di rendimento delle gestioni separate che tengano conto dell’accantonamento delle plusvalenze nette realizzate in un apposito “fondo utili”;
RITENUTO necessario prevedere anche per i contratti in corso, nel rispetto di precise condizioni, modalità di determinazione del tasso medio di rendimento che tengano conto delle plusvalenze nette realizzate da accantonare in un apposito “fondo utili” che concorre
alla determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata in un arco temporale non superiore a otto anni dalla data in cui le plusvalenze nette sono realizzate;

adotta il seguente
PROVVEDIMENTO

INDICE
– Articolo 1 (Modifiche e integrazioni al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011)
– Articolo 2 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

Art. 1
(Modifiche e integrazioni al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011)

  1. Nell’Elenco degli allegati, dopo l’“Allegato D – Prospetto semestrale della composizione della gestione separata” è inserito l’“Allegato E – Presìdi informativi per la predisposizione della proposta di cui all’articolo 14-sexies, comma 3”.
  2. All’articolo 2 (Definizioni), comma 1, lettera b), la parola “decreto” è sostituita dalla seguente: “Codice”.
  3. All’articolo 6 (Regolamento della gestione separata), comma 1, lettera d), punto i., la parola “decreto” è sostituita dalla seguente: “Codice”.
  4. All’articolo 9 (Disposizioni in materia di investimenti), comma 1, la parola “decreto” è sostituita dalla seguente: “Codice”.
  5. All’articolo 12 (Libro mastro), comma 1, lettera b), la parola “lett.” è sostituita dalla seguente: ”lettera”.
  6. All’articolo 13 (Rendiconto riepilogativo e prospetti della composizione della gestione separata), comma 6, le parole ”12 del Regolamento ISVAP del 26 maggio 2010, n. 35” sono sostituite dalle seguenti: “185 del Codice e delle relative disposizioni attuative emanate dall’IVASS”.
  7. L’articolo 14-bis (Modifiche ai regolamenti delle gestioni separate preesistenti) è modificato come segue:
    a. al comma 2, lettera a) la parola “lett.” è sostituita dalla seguente: ”lettera”;
    b. al comma 2, lettera b) la parola “lett.” è sostituita dalla seguente: ”lettera”;
    c. al comma 3, le parole “lett. a).” sono sostituite dalle seguenti: ”lettera a), salvo quanto previsto all’articolo 14-sexies.”.
  8. L’articolo 14-ter (Informativa ai contraenti) è modificato come segue:
    a. al comma 1, le parole “13, del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010” sono sostituite dalle seguenti:”185 del Codice e delle relative disposizioni attuative emanate dall’IVASS”;
    b. al comma 2, le parole “38-bis, comma 4, del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010” sono sostituite dalle seguenti: ”185 del Codice e delle relative disposizioni attuative emanate dall’IVASS”;
    c. dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
    “2-bis. Nel caso di introduzione del fondo utili ai sensi dell’articolo 14-sexies, i commi 1 e 2 si applicano con riguardo ai contraenti di contratti a prestazioni rivalutabili che non hanno aderito alla proposta di modifica della regola di determinazione del tasso medio di rendimento da parte dell’impresa”.
  9. Dopo l’articolo 14-quinquies (Modalità di trasmissione delle informazioni all’IVASS) è inserito l’articolo 14-sexies:

“Art. 14-sexies
(Introduzione del fondo utili in relazione ai contratti già stipulati)

  1. L’impresa, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, può proporre ai titolari di contratti già stipulati una modifica delle modalità di determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata al fine di avvalersi della facoltà di cui all’articolo 14-bis.
  2. Ai fini di cui al comma 1 è necessario che:
    a) la gestione separata interessata sia aperta a nuove sottoscrizioni e non sia già stata identificata come chiusa alle nuove sottoscrizioni con le comunicazioni previste dall’articolo 5, comma 5;
    b) l’unica modifica del regolamento della gestione separata riguardi la determinazione del tasso medio di rendimento per l’introduzione del fondo utili;
    c) l’informativa di cui al comma 3, contenente i termini della proposta di modifica, sia trasmessa a tutti i contraenti di contratti a prestazioni rivalutabili che insistono sulla gestione separata interessata dall’operazione;
    d) l’adesione alla proposta di modifica sia facoltativa e senza costi;
    e) la modifica trovi applicazione solo con riguardo ai contraenti che vi abbiano fatto espressa accettazione;
    f) nei confronti di quanti abbiano rifiutato la modifica o non si siano espressi entro i termini previsti, rimangano ferme le condizioni contrattuali a suo tempo sottoscritte.
  3. L’impresa, ai fini di cui al comma 1, fornisce al contraente preventivamente, per iscritto e con linguaggio chiaro e comprensibile, le modifiche alle condizioni contrattuali connesse alla variazione del calcolo del tasso medio di rendimento e tutti i necessari elementi di valutazione, in modo da consentire il confronto tra le condizioni preesistenti e quelle che formano oggetto della proposta. L’informativa evidenzia il confronto tra i risultati ottenuti con l’applicazione delle due regole di calcolo in termini di tasso medio di rendimento realizzato e rivalutazione delle prestazioni assicurate su orizzonti temporali minimi di 10 anni, eventualmente ridotto sulla base della durata del contratto, e comunque coerenti con le caratteristiche del contratto, la facoltatività dell’adesione, la circostanza che l’operazione si realizzerebbe senza alcun costo in capo al contraente, il termine entro il quale aderire, l’eventuale quota minima di adesioni per poter procedere all’operazione, nonché i tempi e le modalità con cui l’impresa comunicherà l’eventuale mancato raggiungimento della stessa. Dovrà inoltre essere evidenziato che la modifica si intende rifiutata ove il contraente non vi aderisca espressamente entro il termine indicato. L’informativa risponde alle indicazioni di cui all’allegato E.
  4. Fino alla data di efficacia della modifica contrattuale di cui al comma 1, il tasso medio di rendimento è calcolato con le modalità previste nelle condizioni contrattuali vigenti prima della modifica stessa.
  5. Se l’impresa, diversamente da quanto previsto all’articolo 4-bis, comma 2, fa confluire i contratti ai quali applicare il fondo utili in una distinta gestione separata, si applica la disciplina in materia di fusioni e scissioni di gestioni separate di cui all’articolo 191, comma 1, lettera l) del Codice e delle relative disposizioni attuative emanate dall’IVASS;
  6. L’articolo si applica anche alla componente rivalutabile dei contratti multiramo che prevedono caratteristiche compatibili con le regole di funzionamento del fondo utili.”.

Art. 2
(Pubblicazione ed entrata in vigore)

  1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e nel sito internet dell’IVASS, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta.

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