Provvedimento IVASS n. 147 del 20 Giugno 2024 – Modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 40/2018 e al Regolamento IVASS n. 41/2018
PROVVEDIMENTO IVASS N. 147 DEL 20 GIUGNO 2024
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 41 DEL 2 AGOSTO 2018 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA, PUBBLICITÀ E REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modifiche e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS;
VISTA la Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 in materia di distribuzione assicurativa;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione del 21 settembre 2017 che integra la Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modifiche e integrazioni, per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modifiche e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
VISTO il Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022, recante la disciplina dei procedimenti per l’adozione degli atti regolamentari e generali dell’IVASS di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;
VISTA la Direttiva (UE) 2014/65 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la Direttiva 2002/92/CE e la Direttiva 2011/61/UE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione dell’8 marzo 2017, che integra il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati, e successive modifiche e integrazioni, stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l’obbligo di fornire tali documenti;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 della Commissione dell’11 agosto 2017 che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la Direttiva (UE) 2014/65 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022 che ha completato la disciplina prevista da SFDR, definendo i contenuti e la modalità di presentazione dei requisiti di disclosure ivi previsti;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088;
VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
VISTO il Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
SENTITA la Consob, Commissione nazionale per le società e la borsa,
adotta il seguente
PROVVEDIMENTO
INDICE
– Articolo 1 (Modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
– Articolo 2 (Modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018)
– Articolo 3 (Disposizioni transitorie e finali)
– Articolo 4 (Pubblicazione ed entrata in vigore)
Art. 1
(Modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- L’elenco degli allegati è modificato come segue:
a. sono abrogati gli allegati:
– Allegato 3: Informativa sul distributore
– Allegato 4: Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP
– Allegato 4-bis: Informazioni sulla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo
– Allegato 4-ter: Elenco delle regole di comportamento del distributore
b. sono inseriti gli allegati:
– Allegato 3: “Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi”
– Allegato 4: “Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti d’investimento assicurativi” - All’articolo 2 (Definizioni), comma 1, dopo la lettera oo-sexies), è aggiunta la seguente:
“oo-septies) “Regolamento (UE) 2022/1288: il Regolamento delegato (UE) 2022/1288 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 6 aprile 2022 che integra il Regolamento (UE) 2019/2088 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche;”. - L’articolo 41 (Modalità d’esercizio dell’attività da parte dell’impresa) è modificato come segue:
a. al comma 8, all’inizio del periodo, le parole “Le imprese conservano” sono sostituite dalle seguenti: “L’impresa conserva”;
b. dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: “8-bis. L’impresa può adempiere agli obblighi previsti dal Codice relativamente all’informativa precontrattuale del distributore sugli strumenti di tutela del contraente, mediante la consegna della documentazione precontrattuale prevista dall’articolo 185 del Codice, se tale documentazione è completa di tutte le informazioni richieste dall’articolo 120, comma 1, lettera c) del Codice.”. - L’articolo 42 (Modalità di esercizio dell’attività da parte degli intermediari) è modificato come segue:
a. al comma 4, lettera d), le parole “negli allegati 4 e 4 bis” sono sostituite dalle seguenti: “nel “Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi” di cui all’allegato 3 e nel “Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti d’investimento assicurativi” di cui all’allegato 4”;
b. il comma 4-bis è sostituito dalla dicitura “(soppresso)1”. - L’articolo 56 (Informativa precontrattuale) è modificato come segue:
a. il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. I distributori consegnano o trasmettono al contraente prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione, copia di una dichiarazione redatta in modo conforme al “Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi” di cui all’allegato 3 e la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto i distributori consegnano o trasmettono le informazioni di cui all’allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.”;
b. i commi 2 e 3 sono abrogati;
c. dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
“3-bis. I distributori riesaminano il contenuto delle informazioni previste dall’allegato 3, ogniqualvolta intervengano cambiamenti che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle informazioni che vi figurano.”;
d. il comma 4 viene abrogato;
e. al comma 7, le parole “ai commi 1 e 4”, sono sostitute dalle seguenti: “al comma 1”;
f. al comma 9, dopo le parole “le condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r), del Codice”, sono inserite le seguenti: “e gli intermediari riassicurativi.”. - L’articolo 58 (Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente) è modificato come segue:
a. nella rubrica, dopo “del contraente”, sono aggiunte le parole “o dell’assicurato”;
b. il comma 4-bis è sostituito dalla dicitura “(soppresso)”;
c. al comma 9, dopo le parole “le condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r), del Codice”, sono inserite le seguenti: “e agli intermediari riassicurativi.”. - All’articolo 66 (Contratti in forma collettiva), comma 1, nel primo periodo, le parole “comma 4”, sono sostituite dalle seguenti: “comma 1”.
- L’articolo 68-bis (Distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi) è modificato come segue:
a. al comma 1, vengono eliminate le parole “1, 2, 3,” e “4-bis”;
b. al comma 2, vengono eliminate le parole “1, 2, 3,” e “4-bis”;
c. dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: “2-bis. Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione pubblicano sul proprio sito web, ove pertinenti, le informazioni previste dal Regolamento (UE) 2019/2088, dal Regolamento (UE) 2020/852 e dal Regolamento (UE) 2022/1288, secondo le modalità ivi indicate.”. - L’articolo 68-ter (Informativa precontrattuale) è modificato come segue:
a. il comma 1 è sostituito dal seguente: “Prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, della conclusione di ciascun contratto di assicurazione, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione di cui all’articolo 68-bis consegnano o trasmettono al cliente:
a) copia di una dichiarazione, redatta in modo conforme al “Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti di investimento assicurativi” di cui all’allegato 4;
b) la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.
In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione di cui all’articolo 68-bis consegnano o trasmettono le informazioni di cui all’allegato 4 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.”;
b. dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
“1-bis. Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione di cui all’articolo 68-bis riesaminano il contenuto delle informazioni previste dall’allegato 4, ogniqualvolta intervengano cambiamenti che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle informazioni che vi figurano.”;
c. al comma 2, dopo le parole “del Codice e tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2019/2088” sono aggiunte le seguenti “e dal Regolamento (UE) 2022/1288”;
d. al comma 3-bis, dopo le parole “le informazioni previste dal Regolamento (UE) 2019/2088” la lettera “e” viene sostituita dalla “,” e sono aggiunte dopo le parole “dal Regolamento (UE) 2020/852” le seguenti “e dal Regolamento (UE) 2022/1288, secondo le modalità ivi indicate”;
e. al comma 6, le parole “in merito ad un prodotto” vengono sostituite dalle seguenti “in merito a un prodotto”.
Art. 2
(Modifiche al Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018)
- L’articolo 2 (Definizioni), comma 1 è modificato come segue:
a. alla lettera c), sono eliminate le parole “in cui sono” in quanto ripetute due volte;
b. dopo la lettera v), sono aggiunte le seguenti:
“v-bis) “Regolamento (UE) 2019/2088”: il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;
v-ter) “Regolamento (UE) 2020/852”: il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE)
2019/2088;
v-quater) “Regolamento (UE) 2022/1288”: il Regolamento delegato (UE) 2022/1288 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 6 aprile 2022 che integra il Regolamento (UE) 2019/2088 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche;”. - All’articolo 4 (Criteri di redazione e comunicazione delle informazioni), sono apportate le seguenti modifiche:
a. dopo il comma 1, è aggiunto il comma 1-bis:
“1-bis. I documenti precontrattuali di cui all’articolo 12:
a) non contengono rinvii alle condizioni di polizza;
b) limitano i riferimenti normativi ai casi strettamente necessari;
c) non contengono formulazioni che fanno riferimento, anche indiretto, a una approvazione del loro contenuto da parte dell’IVASS.”;
b. il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. I documenti precontrattuali di cui agli articoli 15, 16, 21 e 29:
a) fatta eccezione per le informazioni di cui alla lettera a-bis), nei casi in cui aspetti di dettaglio siano essenziali per la comprensione delle caratteristiche del prodotto, possono rinviare alle condizioni di polizza specificando in maniera puntuale la localizzazione testuale (sezione/pagina/paragrafo) in cui tali aspetti di dettaglio sono previsti; non sono
ammessi generici rinvii alle condizioni di polizza;
a-bis) le sezioni che indicano limitazioni ed esclusioni relative alle garanzie assicurative e finanziarie sono riportate in modo chiaro, esauriente, sintetico e completo rispetto alle informazioni indicate nelle condizioni di polizza redatte in conformità a quanto disposto dall’articolo 166 del Codice;
b) limitano i riferimenti normativi ai casi strettamente necessari;
c) non contengono formulazioni che fanno riferimento, anche indiretto, a una approvazione del loro contenuto da parte dell’IVASS”. - All’art. 11 (Proposta di assicurazione e altri documenti relativi all’emissione del contratto), comma 4, lett. b), dopo le parole “nella ricerca dei” la parola “beneficiario” è sostituita con la parola “beneficiari”.
- All’art. 15 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi – DIP aggiuntivo Vita) sono apportate le seguenti modifiche:
a. il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita) fornisce esclusivamente le informazioni integrative e complementari rispetto alle informazioni contenute nel DIP Vita, diverse da quelle pubblicitarie, necessarie affinché il contraente possa pervenire a una decisione informata sul prodotto.”;
b. dopo il comma 1 è inserito il comma 1-bis:
“1-bis. Le informazioni contenute nel DIP aggiuntivo Vita sono coerenti con:
a) le informazioni riportate nel DIP Vita e le integrano senza apportarvi modifiche;
b) le informazioni riportate nelle condizioni di assicurazione.”;
c. i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 sono abrogati;
d. al comma 10, la parola “interessate” è sostituita con le parole “contenute nell’allegato 2”;
e. al comma 12, le parole “al comma 5 e delle ulteriori sezioni di cui al comma 9 del presente articolo” sono sostituite con le parole “all’allegato 2”;
f. dopo il comma 12 è inserito il comma 12-bis:
“12-bis. Nella versione stampata, il documento occupa tre pagine di formato A4. Se occorre più spazio, la versione stampata può, in via eccezionale e per motivate circostanze, occupare un massimo di quattro pagine di formato A4. Se usa quattro pagine di formato A4, l’impresa è in grado di dimostrare all’IVASS, su richiesta, la necessità di tale spaziosupplementare.”. - All’art. 16 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi – DIP aggiuntivo Multirischi) sono apportate le seguenti modifiche:
a. il comma 3 è abrogato;
b. al comma 4, la parola “interessate” è sostituita con le parole “contenute nell’allegato 3”;
c. dopo il comma 4 è inserito il comma 4-bis:
“4-bis. Nella versione stampata, il documento occupa tre pagine di formato A4. Se occorre più spazio, la versione stampata può, in via eccezionale e per motivate circostanze, occupare un massimo di quattro pagine di formato A4. Se usa quattro pagine di formato A4, l’impresa è in grado di dimostrare all’IVASS, su richiesta, la necessità di tale spazio supplementare.”. - All’art. 17 (Comunicazioni in caso di esercizio di opzioni contrattuali) sono apportate le seguenti modifiche:
a. il comma 1 è abrogato;
b. al comma 2, l’inciso “, ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP ai sensi del comma 1” è eliminato. - All’articolo 20 (Documentazione e pubblicazione nel sito internet) sono apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 3, lettera a), le parole “(esemplificativamente: 1 di 6, 2 di 6,…)” vengono eliminate;
b. dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
“6-bis. L’informativa precontrattuale è integrata, ove pertinente, con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2019/2088, dal Regolamento (UE) 2020/852 e dal Regolamento (UE) 2022/1288, secondo le modalità ivi indicate.”. - All’articolo 21 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi – DIP aggiuntivo IBIP) sono apportate le seguenti modifiche:
a. il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP) fornisce esclusivamente le informazioni integrative e complementari, diverse da quelle pubblicitarie, rispetto alle informazioni contenute nel KID, necessarie affinché il contraente possa pervenire a una decisione informata sul prodotto.”;
b. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis. Le informazioni contenute nel DIP aggiuntivo IBIP sono coerenti con:
a) le informazioni riportate nel KID e le integrano senza apportarvi modifiche;
b) le informazioni riportate nelle condizioni di assicurazione.”;
c. i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono abrogati;
d. al comma 11, la frase “al comma 5 e delle sezioni di cui al comma 7 del presente articolo” è sostituita da “all’allegato 4”;
e. dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
“11-bis. Nella versione stampata, il documento occupa tre pagine di formato A4. Se occorre più spazio, la versione stampata può, in via eccezionale e per motivate circostanze, occupare un massimo di quattro pagine di formato A4. Se usa quattro pagine di formato A4, l’impresa è in grado di dimostrare all’IVASS, su richiesta, la necessità di tale spazio supplementare.”. - All’articolo 23 (Comunicazioni in caso di esercizio di opzioni contrattuali) sono apportate le seguenti modifiche:
a. il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il DIP aggiuntivo IBIP contiene la descrizione delle opzioni contrattuali esercitabili non riportate nel KID con evidenza della tempistica, dei costi e delle relative modalità di esercizio.”;
b. al comma 2, l’inciso “, ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP ai sensi del comma 1” è eliminato;
c. al comma 3, gli incisi “di cui al comma 1” e “, ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP ai sensi del comma 1” sono eliminati;
d. dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3-bis. Per i prodotti d’investimento assicurativi con una o più opzioni di investimento sottostanti che permettono di considerare tali prodotti come rientranti tra quelli che promuovono caratteristiche ambientali o sociali ovvero con opzioni d’investimento sottostanti che hanno come obiettivo investimenti sostenibili, l’informativa precontrattuale è integrata, ove pertinente, con quanto previsto dal Regolamento UE 2019/2088, dal Regolamento (UE) 2020/852 e dal Regolamento UE 2022/1288, secondo le modalità ivi indicate.”. - Dopo l’articolo 25 (Documento unico di rendicontazione) è inserito il seguente:
“Art. 25-bis
(Informativa periodica sulla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili)
1. Le imprese di assicurazione rendono disponibile, ove pertinente, l’informativa periodica di cui all’art. 11 del Regolamento (UE) 2019/2088, secondo le modalità previste dal medesimo articolo, dal Regolamento (UE) 2020/852 e dal Regolamento (UE) 2022/1288.”. - All’art. 29 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni – DIP aggiuntivo Danni e DIP aggiuntivo R.C. auto) sono apportate le seguenti modifiche:
a. il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni fornisce le informazioni integrative e complementari, diverse da quelle pubblicitarie, rispetto alle informazioni contenute nel DIP Danni, necessarie affinché il contraente possa pervenire a una decisione informata sul prodotto.”;
b. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis. Le informazioni contenute nel DIP aggiuntivo sono coerenti con:
a) le informazioni riportate nel DIP Danni e le integrano senza apportarvi modifiche;
b) le informazioni riportate nelle condizioni di assicurazione.”;
c. sono abrogati i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;
d. al comma 10, la parola “interessate” è sostituita con le parole “contenute negli allegati 5 e 6”;
e. il comma 11 è abrogato;
f. dopo il comma 12 è inserito il seguente:
“12-bis. Nella versione stampata, il DIP aggiuntivo Danni e il DIP aggiuntivo R.C. auto occupano tre pagine di formato A4. Se occorre più spazio, la versione stampata può, in via eccezionale e per motivate circostanze, occupare un massimo di quattro pagine di formato A4. Se usa quattro pagine di formato A4, l’impresa è in grado di dimostrare all’IVASS, su richiesta, la necessità di tale spazio supplementare.”. - All’art. 36 (Finanza etica e sostenibile), all’inizio del comma 1 sono inserite le seguenti parole “Fermo quanto disposto dalla normativa vigente,” e le parole “L’impresa” sono sostituite con “l’impresa”.
- All’art. 41 (Sito internet), dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis. Relativamente ai prodotti di investimento assicurativi, le imprese pubblicano sul proprio sito web, ove pertinente, l’informativa richiesta dal Regolamento (UE) 2019/2088, dal Regolamento (UE) 2020/852 e dal Regolamento (UE) 2022/1288, secondo le modalità ivi previste.”. - All’art. 42 (Aree riservate), nel comma 9, sono eliminate le seguenti parole “o alla mancata predisposizione”.
Art. 3
(Disposizioni transitorie e di coordinamento)
- Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Provvedimento, le imprese e i distributori redigono il Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi e per i prodotti di investimento assicurativi, nonché i Documenti informativi precontrattuali aggiuntivi Vita, Multirischi, IBIP, Danni e R.C. auto secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 2.
- Il riferimento al Modulo unico precontrattuale di cui agli allegati 3 e 4 del Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018 sostituisce, a ogni effetto e ovunque presenti, i riferimenti ai previgenti allegati 3, 4, 4-bis e 4-ter, contenuti nella regolamentazione adottata dall’IVASS.
Art. 4
(Pubblicazione ed entrata in vigore)
- Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e nel sito internet dell’IVASS, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta.
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