Provvedimento IVASS n. 113 del 6 ottobre 2021 – Modalità e termini per il versamento del contributo di vigilanza

MODALITÀ E TERMINI PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI VIGILANZA A CARICO DELLE IMPRESE CON SEDE LEGALE NEGLI STATI ADERENTI ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO AMMESSE AD OPERARE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO O DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI.

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982 n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l’articolo 13 che istituisce l’IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 recante lo Statuto dell’IVASS;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e le successive disposizioni modificative ed integrative e, in particolare, l’art. 335 il quale dispone l’obbligo per le imprese di assicurazione e riassicurazione di versare un contributo annuale di vigilanza;
VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, recante l’Attuazione della direttiva
2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (Solvibilità II) e, in particolare, l’art. 1 comma 191 che ha modificato il comma 5 del citato art. 335 del decreto legislativo n. 209/2005 prevedendo che il contributo, calcolato al netto dell’aliquota per oneri di gestione, è versato da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione direttamente all’IVASS in due rate rispettivamente entro il 31 gennaio e entro il 31 luglio di ogni anno;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 2020 n. 187 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 68 di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 (IDD) relativa alla distribuzione assicurativa, che ha integrato l’art. 335, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2005 con la lettera e-bis), prevedendo anche per le imprese con sede legale in un altro Stato aderente allo Spazio Economico Europeo operanti in Italia in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi, iscritte negli elenchi in appendice all’albo di cui all’art. 26) del decreto legislativo n. 209/2005 l’obbligo di pagamento del contributo di vigilanza commisurato ai premi incassati in Italia;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e, in particolare, l’art. 2, comma 2, che comprende le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nell’ambito di applicazione del Codice, e l’art. 5 concernente le modalità di effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche;
CONSIDERATO che l’IVASS aderisce al sistema PagoPA da gennaio 2019;
ATTESA la necessità di stabilire per l’esercizio 2021 e i successivi esercizi le modalità e i termini di versamento della contribuzione dovuta ai sensi delle norme citate,

DISPONE

Art. 1
(Ambito di applicazione)

  1. Sono tenute al pagamento del contributo di vigilanza le imprese con sede legale in altro Stato aderente allo Spazio Economico Europeo che operano in Italia in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi ed iscritte negli elenchi in appendice all’albo di cui all’art. 26) del decreto legislativo n. 209/2005.

Art. 2
(Termini e modalità di pagamento)

  1. A decorrere dall’anno 2021, il contributo di vigilanza dovrà essere calcolato tenuto conto dei premi incassati in Italia sulla base dell’aliquota contributiva determinata con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze per l’anno di riferimento e versato in due rate, una di acconto, entro il 31 gennaio, pari al 50 per cento del contributo versato per l’anno precedente, e una a saldo e conguaglio, entro il 31 luglio.
  2. L’IVASS provvederà a dare opportuna informativa sul proprio sito internet dell’avvenuta emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze che fissa l’aliquota contributiva.
  3. Il contributo relativo all’anno 2021, primo anno di applicazione delle nuove disposizioni, dovrà essere versato in un’unica soluzione a saldo e conguaglio entro il 15 novembre 2021.
  4. Il versamento del contributo dovrà avvenire con le modalità indicate nel sito IVASS nell’area Per Imprese e Intermediari/Imprese/Contributo di vigilanza.
  5. Entro i termini indicati, dovrà essere compilata e trasmessa all’IVASS all’indirizzo di posta elettronica: contributo.imprese@ivass.it un’autocertificazione attestante il pagamento, sottoscritta dal Direttore Generale dell’impresa o da un suo Delegato, corredata da apposita tabella di calcolo del contributo, utilizzando il modello allegato.
  6. I pagamenti che saranno effettuati con modalità diverse da quelle indicate non potranno considerarsi validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di legge.

Art. 3
(Riscossione coattiva)

  1. Il mancato pagamento del contributo di vigilanza, entro il termine stabilito, comporterà l’avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell’art. 335, comma 6, del decreto legislativo n. 209/2005 e l’applicazione degli interessi di mora nella misura legale.

Art. 4
(Pubblicazione)

  1. Il presente Provvedimento è pubblicato sul Bollettino dell’IVASS ed è reso disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.ivass.it).

Per visualizzare il documento originale clicca qui

   

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