Sono tenuti a stipulare il contratto di assicurazione della Responsabilità Civile professionale (RC) gli Intermediari Assicurativi, sia persone fisiche che società, iscritti nelle sezioni A, B o F del RUI che intendano svolgere l’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa nel territorio della Repubblica e di altri Stati Membri dell’UE.

Sono ugualmente tenuti alla stipula del contratto di assicurazione gli Intermediari iscritti nell’elenco annesso quando intendano richiedere l’iscrizione di propri collaboratori nella sezione E del RUI.

Il contratto di assicurazione della Responsabilità Civile è stipulato con un’impresa autorizzata all’esercizio del ramo 13- Responsabilità Civile generale di cui all’articolo 2, comma 3, del D.lgs. n. 209/2005 o con un’impresa estera ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o in libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana.

Il contratto deve avere le seguenti caratteristiche minimali:

  1. garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività di intermediazione conseguenti a negligenze ed errori professionali dell’intermediario;
  2. coprire l’integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento dell’attività di intermediazione, ancorché denunciati nei tre anni successivi alla cessazione dell’efficacia della copertura;
  3. l’inserimento di franchigie o scoperti non può essere opposto dall’impresa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l’integrale ristoro del danno subito; l’impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato;
  4. garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri.

Qualora l’intermediario svolga attività relativa a forme pensionistiche complementari, la copertura della polizza si estende anche a tale attività.

ATTENZIONE: il Provvedimento IVASS n. 101 va a eliminare l’obbligo per gli Intermediari di comunicare entro il 5 febbraio di ogni anno il rinnovo/conferma della polizza di responsabilità civile professionale. Resta fermo l’obbligo di sottoscrizione della polizza per poter essere iscritti al RUI.

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